Art. 6.
(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni,nonché in materia elettorale).

      1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sue sezioni, nonché gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati davanti al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.
      2. I ricorsi sono proposti entro un mese dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
      3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
      4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, di cui al comma 1, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.
      5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di

 

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appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.