1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sue sezioni, nonché gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati davanti al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.
2. I ricorsi sono proposti entro un mese dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, di cui al comma 1, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.
5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di